Art.7 – Domanda di affiliazione alla FIPAV: accettazione

1. La competenza ad accogliere la domanda di affiliazione appartiene al Consiglio Federale.

2. Il diniego dell'affiliazione deve essere immediatamente comunicato alla società o associazione sportiva richiedente a mezzo di raccomandata.

3. Contro il diniego dell'affiliazione la società o associazione sportiva può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

4. L'accettazione dell'affiliazione, conseguente all'avvenuto riconoscimento sportivo, viene comunicata dall'Ufficio Tesseramento FIPAV alla società o associazione sportiva, a mezzo del servizio postale, e, per conoscenza, ai Comitati regionali e provinciali FIPAV di competenza.