Art. 7 Assemblea generale
1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva Figc, dopo che già si sono celebrate le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.
2. I lavori dell'Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto e che non abbia presentato alcuna candidatura.
3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte:
a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA e il Vice presidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo;
b) tre componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto. Risulta eletto a componente effettivo per ciascuna macroregione il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa ed in caso di ulteriore parità, quello avente maggiore anzianità anagrafica;
c) i delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali, sempre secondo le modalità previste dal Regolamento elettivo.
4. Partecipano all'Assemblea generale con diritto di voto i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati sezionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea. I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA, di cui al capoverso precedente, non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non potranno superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto in tale Assemblea.
5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.
6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Non sono ammesse deleghe.
7. Le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dal Regolamento elettivo.