Art.7 – Associati - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Possono associarsi alla FIPAV tutte le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto che ne facciano richiesta.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Federale o per sua delega dalla Giunta Esecutiva.
3. Contro il diniego di ammissione è proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
4. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della Legge 31.3.2000 n.78 e dell'art.29 dello Statuto CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi.