Art. 7 – Cancellazione dal Registro federale

1. La cancellazione dal Registro federale è disposta con provvedimento della Commissione Federale Agenti Sportivi, nei seguenti casi:

a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

b) venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell'esercizio della propria autonomia;

c) richiesta dell'interessato;

d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento;

e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;

f) sopravvenienzadiunacausadiincompatibilitàdicuiall'art.16delpresenteRegolamento.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a), l'iscrizione al Registro federale ha validità sino al termine dell'anno solare in corso.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. c), l'agente sportivo deve: 

a) presentare istanza alla Commissione Federale Agenti Sportivi;

b) fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già scaduti o cessati.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), la Commissione Federale A genti Sportivi invia all' agente sportivo, una comunicazione contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

5. Il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), ha effetto a far data dalla decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi che sarà comunicata all'interessato.

6. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti di cancellazione adottati.

7. Avverso il provvedimento di cancellazione disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal precedente comma 1, lett. b), d), e), f), è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il ricorso deve essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione. La copia del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Il procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

8. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. e) l'agente sportivo non potrà presentare per l'anno solare in cui è disposta la cancellazione una nuova domanda di iscrizione.