(Art. 7) Cancellazione dal Registro nazionale
1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione CONI agenti sportivi, nei seguenti casi:
a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6;
b) cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla relativa federazione sportiva nazionale professionistica nell'esercizio della propria autonomia;
c) richiesta dell'interessato;
d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni dell'art. 19, comma 2;
e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui al d.p.c.m. del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni; le federazioni sportive nazionali professionistiche sono tenute a comunicare annualmente alla Commissione CONI agenti sportivi i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto a tale obbligo.
2. Prima di assumere il provvedimento di cui al comma 1, la Commissione CONI agenti sportivi invia all'agente sportivo, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico, una comunicazione contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'agente sportivo secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione CONI agenti sportivi.
Si applica l'art. 58, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente e del suo difensore;
b) l'indicazione del provvedimento impugnato;
c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;
d) l'indicazione dei motivi di impugnazione;
e) gli atti e i documenti rilevanti;
f) le conclusioni e le istanze di cui, previa riforma del provvedimento impugnato, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti alla Commissione CONI agenti sportivi;
g) l'indicazione della procura al difensore.
Al ricorso sono allegate:
a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI;
b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso alla Commissione CONI agenti sportivi.
5. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.