Art. 7 - Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia - FIPAV -
1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale distintamente per i procedimenti di prima istanza e per i procedimenti di seconda istanza.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale. La ricevuta del versamento riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia".
3. La prova del versamento del contributo, nella misura prevista, deve essere sempre allegata all'atto introduttivo del procedimento.
4. L'importo versato a titolo di contributo per l'accesso ai servizi di giustizia non è soggetto a restituzione.