Art. 7 - Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia
1. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
2. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni.