Art. 7 Convenzioni Consip

1. Le Associazioni sportive o le Societa' Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto. 

 2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a societa' o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.