art. 7 Deleghe tra Associazioni e Società Sportive
In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei congressi/assemblee di 1° grado, le deleghe, limitate alla rappresentatività al solo congresso/assemblea, possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
1 delega, se al congresso/assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
2, fino a 500 associazioni e società votanti;
3, fino a 1000 associazioni e società votanti;
4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;