art. 7 Deleghe tra Associazioni e Società Sportive

In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei congressi/assemblee di 1° grado, le deleghe, limitate alla rappresentatività al solo congresso/assemblea, possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

 1 delega, se al congresso/assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

 2, fino a 500 associazioni e società votanti;

3, fino a 1000 associazioni e società votanti;

4, fino a 1500 associazioni e società votanti; 

5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;

Nei congressi/assemblee di 2° grado è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.
I componenti gli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.