Art. 7 Disciplina della concorrenza
1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi.
2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.
3. Gli iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e i Collaboratori della Gestione Sportiva devono osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.