Art. 7 – Dovere di aggiornamento professionale
1. L'agente sportivo deve curare costantemente la propria preparazione professionale, frequentando i corsi a tale scopo istituiti dalla FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.
1. L'agente sportivo deve curare costantemente la propria preparazione professionale, frequentando i corsi a tale scopo istituiti dalla FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.