Art. 7 - Formazione obbligatoria

1. I tecnici, i dirigenti, i medici, gli ufficiali di gara ed il personale la cui attività sia collegata a tale tematica sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.

2. È tenuto alla formazione, anche tramite diffusione di specifico materiale didattico informativo, chiunque collabori direttamente con la FITP o con gli affiliati o aggregati nella gestione dell'attività federale.