Art. 7 Funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono.

2. LeriunioniordinariedegliorganicollegialisonoconvocatedairispettiviPresidenti.

3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.

5. II componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale.

6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell'ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all'integrazione per l'elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria.