Art. 7 – Funzioni delle Assemblee
a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:
1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque;
2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 8 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile
- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.
I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata
anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S.,
I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.
I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.
I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.
b) Le Assemblee dei Comitati designano:
1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della
L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere
5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:
1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D
4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto
della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere
d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:
a) designano:
1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..
4)i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto
della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere
eleggono, per il quadriennio olimpico:
1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del
numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).
Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.
Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.
Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.