Art. 7 – Giunta Nazionale

1. La Giunta Nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne - e sugli Enti di promozione sportiva.

2. La Giunta Nazionale è composta:

a) dal Presidente del CONI, che la presiede;

b) da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 del presente statuto;

b1) da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva;

b2) da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, di cui uno regionale e uno provinciale;

c) dai membri italiani del CIO.

3. Alla Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i membri italiani onorari del CIO ed il Presidente del CIP. Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. I componenti della Giunta Nazionale, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

5. La Giunta Nazionale:

a) formula proposte di revisione o modifica dello statuto e le sottopone al Consiglio Nazionale per l'adozione;

b) [soppressa];

c) [soppressa];

d) delibera il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;

d1) delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per particolari esigenze il termine di approvazione può essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Nazionale;

e) esercita, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica, all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzazione dei contributi finanziari erogati e stabilisce i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni stesse;

e1) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il potere di controllo sulle Discipline sportive associate e sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente;

f) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

g) nomina il Segretario Generale, che deve esser persona in possesso oltreché dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, anche dei requisiti tecnico- professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dello sport;

g1) adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo agli Enti di promozione sportiva qualora, attraverso atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti di promozione sportiva;

g2) approva il bilancio di previsione con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate;

g3) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Enti di promozione sportiva, nonché una relazione documentata in ordine all'attività svolta e all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, al fine dell'assegnazione dei contributi finanziari in favore degli stessi;

g4) designa, ai sensi dell'art. 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il consigliere aggiunto per l'amministrazione della gestione separata, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Sport e Salute SpA.

h) formula proposte al Consiglio Nazionale in ordine ai provvedimenti di competenza;

h1) nomina i revisori dei conti in rappresentanza del CONI nelle Federazioni sportive nazionali e nelle Discipline sportive associate e nei Comitati regionali del CONI;

i) elegge nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche;

m) approva, ai fini sportivi, gli statuti degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e, salvo delega di cui all'art. 6, comma 4, lett. h), quelli delle società ed associazioni sportive;

n) si pronuncia, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive;

o) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del CONI;

p) nomina commissioni e gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti lo sport e le attività del CONI, determinandone la durata in carica e l'entità dei compensi;

q) approva l'eventuale contratto di servizio, di cui all'art. 1, comma 6, d.l. 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, modificato dal d.l. 23 giugno 2021, n. 92, e, da ultimo, dall'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

r) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale, delibere di competenza del Consiglio Nazionale con esclusione di quelle inerenti all'esercizio delle funzioni di indirizzo e all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

s) approva il Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo, ai sensi dell'art. 13 bis;

t) propone al Consiglio Nazionale l'approvazione del Codice di comportamento sportivo nonché la nomina del Garante del Codice stesso, ai sensi dell'art. 13 bis;

u) propone al Consiglio Nazionale, sentita l'Autorità Vigilante, la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis, del Procuratore Generale dello Sport, di cui all'art. 12 quater, edei cinque componenti della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva, di cui all'art. 13 ter;

u1) propone al Consiglio Nazionale: i.) sentita l'Autorità Vigilante, la nomina dei Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis, all'esito della procedura di cui all'art. 12 bis comma 7; ii.) d'intesa con l'AutoritàVigilante, la nomina del Presidente e dei Componenti della Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche;

u2) propone al Consiglio Nazionale, sentita l'Autorità Vigilante, l'istituzione del Registro unico dei Giudici dello sport previsto dall'articolo 3 bis dei Principi di giustizia sportiva del CONI, e, previo parere favorevole dell'Autorità Vigilante, il relativo Regolamento di funzionamento;

u3) propone al Consiglio Nazionale, previo parere favorevole dell'Autorità vigilante il regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui all'articolo 12 ter;

v) sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione concernente la gestione economico-finanziaria, nonché l'attività tecnica svolta dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate.

z) delibera sulle materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente e svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

6. La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare, nonché al Collegio dei revisori dei conti; il termine di convocazione è ridotto a due giorni in caso di particolare urgenza.

7. Per la validità delle riunioni della Giunta Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. E' ammessa la possibilità che le riunioni della Giunta Nazionale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale;

8. Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti della Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente a sostituirlo, cooptando uno dei corrispondenti rappresentanti secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dal Consiglio Nazionale elettivo tenuto all'inizio del quadriennio olimpico.

9. Qualora venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica la maggioranza dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti nella Giunta Nazionale, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda a nuove elezioni dei componenti della Giunta indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art. 35.

10. L'efficacia delle delibere di cui al comma 5, lettera b), è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.