ART. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente, che lo presiede;
b) da 6 consiglieri tra i quali il Vice-Presidente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 co. 2 del presente Statuto;
c) da 2 consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 co. 1 del presente Statuto.
2. La carica di consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione; ai consiglieri di cui all'art. 7.1.c) può essere attribuito dall'Assemblea un compenso in ragione del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute.
3. I componenti il Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 11 del presente Statuto; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Lega della società che rappresentano. La sopravvenienza delle cause di decadenza di cui ai punti (i) e (ii) deve essere comunicata dall'interessato al Consiglio entro sette giorni dal suo verificarsi e, in ogni caso, prima della successiva riunione del Consiglio Direttivo.
4. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
5. In caso di decadenza di uno o più consiglieri, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o, in caso di impossibilità o inerzia anche di questi, il Presidente del Collegio dei Revisori, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Lega della società rappresentata, l'intero Consiglio decade e le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte, in via interinale, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile, dal Collegio dei Revisori.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto e per quanto di competenza, il Presidente del Collegio dei Revisori o, in caso di suo impedimento, un membro del Collegio dei Revisori specificatamente incaricato dal Presidente del Collegio dei Revisori.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente o da almeno due componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica o telefax, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e ai componenti il Collegio dei Revisori. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali e li sottoscrive assieme al Presidente. La funzione di verbalizzante può essere svolta da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.
10. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
12. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) gestisce e distribuisce, in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, le entrate della Lega afferenti e conseguenti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto e in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega;
b) gestisce e distribuisce, in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, le altre entrate della Lega, inclusa la partecipazione alle Risorse derivanti dalla Mutualità;
c) redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio e il budget economico-finanziario annuale della Lega;
d) redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione, la Relazione Annuale sull'attività della Lega;
e) propone annualmente all'Assemblea le tasse di iscrizione e le quote relative ai costi di funzionamento della Lega che le società sono tenute a versare; a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea, stabilisce termini e procedure per il loro versamento;
f) propone all'Assemblea la ripartizione degli incassi relativi alle gare che vengono organizzate dalla Lega ai sensi dell'art. 57 delle N.O.I.F.;
g) propone all'Assemblea la determinazione dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari relativi al Campionato di Serie B che sono oggetto di commercializzazione, negoziazione e concessione in forma centralizzata, per i quali dovranno essere in particolare specificati: (i) l'ubicazione e, approssimativamente, la quantificazione degli spazi che dovranno a tale fine essere messi a disposizione da ciascuna società all'interno degli impianti sportivi; (ii) le date entro le quali gli spazi di cui al punto che precede dovranno rimanere a disposizione per la commercializzazione in forma centralizzata dei pacchetti medesimi;
h) propone all'Assemblea, per ogni esercizio sociale, l'ammontare dell'accantonamento destinato al Fondo Sviluppo della Lega ai sensi di quanto previsto all'art. 15 co. 2 del presente Statuto e ne gestisce le attività e le risorse;
i) provvede, per quanto di competenza, a certificare alla F.I.G.C., anche sulla base delle verifiche operate dagli organi competenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme federali per l'ammissione al Campionato di Serie B;
j) può proporre all'Assemblea candidati alla Presidenza;
k) su indicazione del Presidente, nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso, la durata e le modalità di revoca. La durata non potrà essere superiore a (i) il termine del quadriennio olimpico in corso ovvero (ii) il mandato del Presidente. Rimane in ogni caso ferma la facoltà di conferma da parte del nuovo Presidente;
l) può proporre all'Assemblea la persona da designare quale candidato di spettanza della Lega alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;
m) approva le linee guida per l'organizzazione degli Uffici della Lega e per l'assunzione del relativo personale coerentemente al budget economico-finanziario e le Linee Strategiche Programmatiche, che comprendono gli indirizzi gestionali, operativi e commerciali della Lega, ed in funzione di ciò articola gli Uffici della Lega, determinandone la struttura e l'organizzazione;
n) conferisce incarichi e consulenze professionali secondo le necessità relative alle proprie funzioni con compenso non superiore ad € 80.000,00 annui lordi, proponendo all'Assemblea il conferimento di incarichi che prevedono un compenso superiore a tale importo;
o) può attribuire deleghe per materia o singolo affare ai consiglieri;
p) può disporre la formazione di commissioni di studio e di lavoro all'interno della Lega;
q) propone all'Assemblea il calendario dei Campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega, fissandone date e orari, anche relativamente ad anticipi e posticipi, nel rispetto degli impegni conseguenti alla commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi;
r) programma e coordina l'attività agonistica delle società associate e delle Squadre Rappresentative della Lega:
s) può proporre all'Assemblea modifiche al presente Statuto;
t) stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti alla Lega;
u) esprime al Presidente della F.I.G.C. il proprio parere sui cambiamenti di denominazioni sociale e i trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega e su fusioni, scissioni e conferimenti di azienda di società appartenenti alla Lega;
v) approva i regolamenti che disciplinano le modalità di accesso di operatori, fotografi, cronisti televisivi e radiofonici negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
w) concede deroghe al divieto di cui all'art. 3 co. 4 del presente Statuto;
x) può rimettere all'Assemblea delibere relative a una o più delle materie di sua competenza;
y) determina il valore minimo dei contratti che le società devono depositare presso la Lega;
z) propone all'Assemblea l'importo minimo e massimo delle penali a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti di cui al comma che precede e le irroga tenendo conto delle circostanze e della gravità delle violazioni;
aa) regola tutti gli aspetti inerenti alle attività delle Rappresentative di Lega e al loro sfruttamento commerciale;
bb) richiede le deroghe previste dall'art. 30 co. 2 del presente Statuto;
cc) predetermina l'importo minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie per gare non disputate o interrotte (art. 25 del presente Statuto) e le applica secondo le circostanze e la gravità con propria delibera, concedendo in ogni caso alla Società interessata un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di proprie deduzioni scritte;
dd) negozia con le parti interessate i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e svolge l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi, così come previsto all'art. 9 co. 4 dello Statuto Federale e dall'art. 8 della L. 91/1981;
ee) fissa i massimali di polizza delle assicurazioni per gli stadi;
ff) autorizza, ricorrendone i requisiti, lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato dalle società all'inizio del Campionato, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Federali;
gg) assume le delibere nel caso previsto dall'art. 28, comma 7, del presente Statuto;
hh) propone all'Assemblea l'istituzione di nuove manifestazioni o competizioni che coinvolgono le società;
ii) predetermina l'importo minimo e massimo delle sanzioni a carico delle società che si ritirino dalle competizioni, rinuncino a disputare gare o proseguirle e irroga tali sanzioni tenendo conto delle circostanze e della gravità delle violazioni, in conformità con le Norme Federali;
jj) fatte salve le competenze attribuite nel presente Statuto ai vari organi della Lega, adotta tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'assolvimento da parte della Lega e delle società degli obblighi derivanti dallo Statuto Federale, dalle N.O.I.F. ovvero da altri atti o provvedimenti della F.I.G.C.;
kk) propone all'Assemblea contribuzioni destinate a costituire e/o incrementare la consistenza finanziaria e patrimoniale della Lega, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 co. 7 lett. z) e 15 co. 3 del presente Statuto.
ll) il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due consiglieri, determinando esattamente i limiti della delega;
mm) determina gli indirizzi di carattere generale, le strategie amministrative e gestionali della Lega;
nn) affida in appalto i servizi utili al funzionamento della Lega.
13. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio Direttivo, è depositato presso la segreteria della Lega entro dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi dalla Lega alle società entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.