Art. 7 – Il Delegato Assembleare
1. Chiunque intenda ricoprire la carica di Delegato Assembleare ovvero Delegato Assembleare Supplente deve presentare la propria candidatura presso la Segreteria della Divisione, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
Per la candidatura è necessaria la qualifica di Dirigente di società non professionistica affiliata alla FIGC e associata alla Divisione Calcio Femminile.
La candidatura deve contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dalle norme federali, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC e alle norme federali; nonché dalla designazione di almeno 4 società non professionistiche appartenenti alla Divisione aventi diritto di voto.
2. In sede Assembleare, le società non professionistiche aventi diritto di voto, possono esprimere al massimo una preferenza.
Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica. Il secondo in ordine di graduatoria sarà eletto come Delegato Supplente.
3. La perdita della qualifica di Dirigente di società o il mancato inquadramento della società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, ovvero il mutamento dello status della società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Divisione e a seguito di determinazione del Consiglio Federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.