Art. 7 Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.

2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata in applicazione dei criteri di congruità e ragionevolezza.

2-bis. A decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, la durata massima del vincolo sportivo per il giovane o giovane dilettante non può eccedere una stagione sportiva, rinnovabile, e comunque cessa alla fine della stagione sportiva nella quale lo stesso compie il 16° anno di età; dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive. Entro la fine della stagione sportiva 2019/2020 devono conseguentemente essere adeguati i regolamenti federali e le NOIF, anche quanto alle modalità di svincolo nelle ipotesi di durata in atto eccedente i suddetti limiti, con opportuna disciplina transitoria.

3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.

5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;

c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.


7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.

8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.