art. 7 Obblighi nell'esercizio dell'attivita'

1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.


2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.