Art. 7. Prerogative dell’ODC
1. Nel caso in cui, dalla documentazione trasmessa dalle società, risulti la violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento l'ODC:
(i) richiederà all'Organo di Lega competente di procedere all'escussione della garanzia finanziaria prestata dalla società inadempiente, ove prevista dal Regolamento di Ammissione al Campionato in vigore nel momento in cui si è verificata l'inadempienza;
(ii) comunicherà all'Organo di Lega competente, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal presente Regolamento, le violazioni riscontrate nell'espletamento della propria attività di controllo ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare ai sensi del Regolamento di Disciplina della Lega.
2. Nel caso in cui emergano fatti nuovi rilevanti dei quali l'ODC non era a conoscenza, gli stessi saranno comunicati all'organo di Lega competente, sempre ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare, entro 20 giorni dall'avvenuta conoscenza.