Art. 7 Principio dell’eleggibilità alle cariche federali


7.1. Elettività delle cariche

1. Il Presidente, il Consiglio federale, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e fatti salvi gli eventuali membri di diritto, devono essere sempre eletti in seno all'Assemblea federale, nel rispetto delle singole componenti. Il Presidente Regionale e Provinciale, i Consigli Regionali e Provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

2. I requisiti relativi all'elettorato passivo dei componenti degli organi elettivi e di nomina devono corrispondere a quanto contemplato nel successivo art. 7.4.

3. Gli statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l'eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti previsti secondo le indicazioni di cui all'art. 7.4.

4. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

5. Ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'elezione del Presidente federale, risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero dei voti come stabilito nei singoli statuti.

6. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nello statuto la sottoscrizione delle candidature da parte di un numero minimo di associazioni e società affiliate con diritto di voto.

7.2. Elezione del Presidente federale

1. Il Presidente federale è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui al comma 1, la maggioranza di cui al comma 2.. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

7.2 bis Elezione dei componenti del Consiglio Federale

L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Gli Statuti prevedono la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. In via esemplificativa:
da 2 a 4 consiglieri da eleggere 1 in meno dei posti disponibili

da 5 a 8 consiglieri da eleggere 2 in meno dei posti disponibili da 9 a 12 consiglieri da eleggere 3 in meno dei posti disponibili

7.3. Necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita per l'Assemblea

Gli statuti devono prevedere che, per concorrere a cariche elettive, dovrà essere posta formale candidatura nei termini stabiliti dalla Federazione e dalla Disciplina Sportiva Associata, in considerazione di quanto previsto dal precedente punto 6.1.6.

7.4. Requisiti per rivestire cariche

  1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.
  2. Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l'eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
  3. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, secondo quanto indicato dall'art. 16 del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificatamente nei singoli statuti a cura delle rispettive Federazioni e Discipline Sportive Associate.
  4. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
  5. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
  6. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene presentata la candidatura.
  7. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.


7.5. Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.
2. Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

7.6. Incompatibilità tra le cariche

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

2. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

3. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

4. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico.

5. Nel caso di incompatibilità tra cariche gli statuti devono prevedere un limitato termine per l'opzione o la conseguente decadenza dall'ultima carica assunta.