Art. 7 Procedura di composizione delle sezioni del Collegio di garanzia

1. All'esito dell'elezione prevista dall'art. 6, comma 4, lettera l1), i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport vengono iscritti nella relativa sezione del Registro unico.

2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport indica, sulla base di criteri di anzianità e professionalità, i Presidenti e i Vice Presidenti aggiunti di ciascuna sezione. Successivamente, il Presidente del Collegio di Garanzia dello sport procede, attraverso una procedura di sorteggio, alla composizione di ciascuna sezione del Collegio di Garanzia dello sport.

3. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, avvalendosi della Segreteria degli organi di giustizia sportiva del CONI, utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale.

4. L'individuazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche avviene mediante sorteggio tra i nove nominativi dei componenti eletti ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto CONI. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica dal Presidente della Sezione, avvalendosi della Segreteria degli organi di giustizia sportiva del CONI, utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale.