Art.7) PROCURA DEPOSITO ED EFFICACIA - Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A Maschile

1. L'incarico di assistenza deve risultare da atto sottoscritto dall'atleta o dal tecnico e dall'agente sportivo per accettazione. Tale atto dovrà contenere i limiti del mandato e prevedere espressamente se questo è da ritenere o meno con rappresentanza.

2. L'agente sportivo deve depositare la procura di cui al comma precedente presso la sede della Lega a mezzo di invio per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mani.

3. Il Segretario della Commissione cura che all'atto così depositato venga apposto un timbro datario di ricevuta.

4. L'agente dovrà depositare l'elenco contenente tutti gli atleti, tecnici, dirigenti tesserati FIPAV rappresentati per la stagione in corso, entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio Direttivo di Lega per ogni singola stagione sportiva.

5. Il termine ultimo per il deposito degli accordi tra i tesserati rappresentati e gli agenti iscritti all'elenco durante la stagione in corso viene fissato annualmente dal Consiglio Direttivo di Lega.

6. Ulteriori nuove procure concordate tra i tesserati e gli agenti stipulate oltre le date annualmente stabilite, potranno essere depositate comunque entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione.

7. L'agente dovrà depositare i contratti tra i tesserati rappresentati e le rispettive società entro la data stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo di Lega.

8. La Lega comunicherà alle società a mezzo Internet, su pagine riservate alle proprie associate, l'elenco degli agenti e dei tesserati rappresentati da ognuno di essi.

La procura ha efficacia per la Lega dalla data del deposito di cui al comma 2