Art. 7 – Rapporto di fiducia, dovere di fedeltà, dovere di diligenza
1. L'agente sportivo è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente è di carattere fiduciario e l'agente sportivo ha il dovere di adempiere al mandato nell'interesse del proprio cliente.
3. L'agente sportivo deve adempire il mandato ricevuto con diligenza assicurando la qualità della prestazione resa.