art. 7 Registro delle sanzioni disciplinari
In ottemperanza a quanto disposto nei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate" gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.