Art. 70 Composizione della Corte sportiva di appello a livello nazionale
1. La Corte sportiva di appello a livello nazionale si articola in tre sezioni. Ogni sezione è presieduta da un Presidente ed è composta da almeno sette componenti, compresi Presidente e Vicepresidente. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale presiede la Prima sezione e le Sezioni unite.
2. Il Consiglio federale ogni anno individua le materie di competenza prevalente delle singole sezioni.
3. La Corte sportiva di appello a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente.
4. Il Presidente della Corte, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, venga decisa dalle Sezioni unite. Ciascuna sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite. Alle Sezioni unite partecipano, oltre al Presidente della Corte, i Presidenti delle sezioni giudicanti e due componenti della sezione competente per materia relativamente alla controversia, individuati dal Presidente della Corte. In caso di impedimento del Presidente di sezione partecipa il Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente della Corte, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dai Presidenti delle sezioni successive.
5. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.
6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.
7. La Corte sportiva di appello a livello nazionale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.