Art. 70 - Discussione dell’istanza - FIPAV -
1. Nella riunione fissata ai sensi dell'articolo precedente possono essere presenti le parti interessate.
2. Nella stessa riunione il Presidente della Commissione o altro componente da lui preventivamente designato, riferisce oralmente sulla questione.
3. Successivamente le parti o i loro difensori sono ammessi ad illustrare oralmente e succintamente le rispettive richieste. L'associato non può fruire di questa facoltà se non ha provveduto al versamento della tassa di cui al precedente art.62, comma 5.