Art. 71 - Tentativo di conciliazione - FIPAV -
1. La conciliazione deve essere stipulata per iscritto in tre esemplari, destinati l'uno alla Commissione e gli altri alle parti.
2. L'atto di conciliazione deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione.
3. Successivamente all'avvenuta conciliazione la Commissione dichiara cessata la materia del contendere e dispone la restituzione alle parti della tassa eventualmente versata.