Art. 72 - Delibera sull’istanza - FIPAV -
1. Nei procedimenti per lo scioglimento del vincolo la Commissione Tesseramento Atleti delibera sull'istanza assumendo uno dei seguenti provvedimenti:
a) dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'istanza;
b) rigetto dell'istanza;
c) accoglimentodell'istanza;
d) accoglimento dell'istanza con indennizzo in favore del sodalizio;
e) revoca dell'omologazione;
f) dichiarazione dell'esistenza del doppio tesseramento e accertamento del tesseramento valido;
g) archiviazione degli atti (nei procedimenti di revoca omologa o doppio tesseramento);
h) revoca del consenso del tesseramento di un atleta straniero per insussistenza dei requisiti o per revoca del nulla osta della Federazione di provenienza.
2. Nei casi di inammissibilità o rigetto dell'istanza, dispone l'incameramento della tassa versata dal ricorrente e la restituzione al sodalizio della sua tassa; nel caso di cui al comma 1 lettera c) e d) dispone l'incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione di quella del ricorrente;
3. I provvedimenti resi dalla CTA sono esecutivi ed efficaci dal momento della pubblicazione del dispositivo.