Art. 72 Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio
1. Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.
2. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.
4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.