Art. 73 – Ricorso avverso le delibere della C.T.A. - FIPAV -

1. Avverso le delibere della Commissione Tesseramento atleti è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

2. Il procedimento è regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento, fatte salve le disposizioni che seguono.

3. Il ricorso deve essere inviato entro 10 giorni dal termine di cui al comma 4 dell'art.12 e con le modalità nello stesso articolo indicate.

4. Al ricorso deve essere sempre allegata, a pena di improcedibilità, la ricevuta del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, di cui all'art. 7.

5. Con il ricorso non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile o improcedibile l'istanza alla C.T.A., ne' possono proporsi domande nuove, mentre potranno essere richieste ulteriori prove o accertamenti quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio dinanzi alla C.T.A.

6. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale, previa acquisizione del relativo fascicolo presso la C.T.A. fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.