Art. 74 Procedimento di urgenza
1. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni del Giudice sportivo a livello nazionale.
2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
4. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro tre giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
5. Entro due giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro sette giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino ad un giorno prima della data fissata per l'udienza.
6. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo.
7. Al procedimento di urgenza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 71, 72 e 73.
8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) né nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonti di prova.