Art. 75 Composizione della Corte sportiva di appello a livello territoriale
1. La Corte sportiva di appello a livello territoriale può essere composta da componenti del Tribunale federale territoriale. Il Presidente del Tribunale federale territoriale presiede la Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. La Corte sportiva di appello a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti.
3. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello territoriale de finisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.
4. La Corte sportiva di appello a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.