Art. 75 Il programma

1. II programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.

2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.

3. Le società hanno l'obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori e calciatrici convocati per la Nazionale A maschile e femminile. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori e calciatrici nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.

4. II Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.

5. II Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C.. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti. Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.

6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.