Art. 76 – Responsabilità delle società - FIPAV -
1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.
3. Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle Società avversarie.
4. Le Società rispondono inoltre dell'ordinato svolgimento della gara sul proprio impianto di gara e della mancata richiesta della forza pubblica. Quest'ultima omissione comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le Società sono responsabili: a) degli illeciti sportivi a loro vantaggio commessi da persone ad esse estranee; b) dei comportamenti dei propri soci. E' ammessa la prova contraria circa il fatto che la Società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
6. E' fatto divieto alle Società di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'art.1 del D.L. 22/12/1994 n. 717, coordinato con Legge di conversione 24/02/1995 n.45 recante "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte persone o società sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata – con sentenza passata in giudicato – l'estraneità di tali persone e/o società sportive ai fatti stessi".