Art. 76 La formazione
1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori e le calciatrici cittadini italiani, nel rispetto della normativa FIFA.
2. I calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di segnalazione dei calciatori e delle calciatrici - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari, ai fini di un eventuale deferimento.
3. I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.
4. II Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori e delle calciatrici dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 dell'art. 75.