Art. 77 – Inosservanza del vincolo di giustizia - FIPAV -

1. Le Società ed i tesserati che si rivolgano all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti e comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione in violazione di quanto previsto all'art.19 dello Statuto sono puniti con provvedimenti disciplinari che vanno dalla sanzione inibitiva di mesi sei sino alla radiazione.

2. Resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria in sede penale.