Art. 77 Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.

2. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.

3. La Corte sportiva di appello a livello territoriale ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

4. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.