Art. 78 Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche
1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la "Co.Vi.So.C.").
2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
4. Abrogato
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.
6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.