Art.78 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali - FIPAV -
1. A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche attraverso la stampa o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, affiliati e tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale.
2. Il tesserato e l'affiliato che contraddicano al suddetto divieto con parole, scritti o azioni e ledano gravemente la dignità, il decoro e il prestigio della Federazione e degli Organi Federali sono puniti rispettivamente con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg. 15 e non superiore ad un anno o con l'ammenda da €50,00 sino a €3.000,00.