Art. 78 Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello territoriale
1. La Corte sportiva di appello a livello territoriale decide in camera di consiglio.
2. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo territoriale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non possono essere sanate irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo.