Art. 79 Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.