Art. 79 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi Federali - FIPAV -
1. Il tesserato che non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari di un Organo giudicante, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Alla Società responsabile della stessa infrazione si irroga una delle sanzioni di cui all'art.84.