Art.8 – Affiliazione alla FIPAV: rinnovo annuale

1. L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente, nel termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.

2. Ai fini della decorrenza della data di rinnovo annuale farà fede la data in cui è stato effettuato il pagamento della quota.

3. Nessuna delibera deve essere assunta dal Consiglio Federale in ordine all'accettazione della domanda di rinnovo annuale.