Art. 8 – Ammissione al Campionato alla Lega di Serie A1 e A2 Femminile 2023/2024
1. Il Consiglio di Amministrazione della Lega, previo ricevimento da parte della Commissione dell'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 o di Serie A2 per la stagione 2023/2024, comunicherà entro e non oltre il 21/07/2023 l'elenco delle Società aventi i requisiti e ne darà comunicazione, via posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al Consiglio Federale della FIPAV, e per conoscenza alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. La Commissione Ammissione potrà proporre l'ammissione con riserva, subordinata al deposito di documentazione, pena l'esclusione dal campionato nei seguenti casi:
- Quando l'Ente Garante terzo certifichi che la garanzia fideiussoria di cui all'art.3 del presente Regolamento sia in fase di emissione,
- Quando l'Ente Garante terzo competente a rilasciare le autorizzazioni relative all'impianto di gioco certifichi che siano in fase di rilascio.
Sarà, inoltre, trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di cui all'art 12.
2. L'ammissione potrà essere condizionata ad una serie di adempimenti che potranno essere richiesti dalla Commissione il cui mancato rispetto, ferme le eventuali sanzioni di cui al precedente art.5, precluderà la partecipazione al campionato 2024/2025.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Lega notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV ed alle Società interessate, a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata, l'eventuale causa di non ammissione e la relativa motivazione elaborata dalla Commissione.
4. Costituirà comunque causa di non ammissione e/o di esclusione dal Campionato:
a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco avente le caratteristiche richieste dai vigenti Regolamenti di Lega;
b) ilmancatodepositodella/egaranzia/efinanziaria/erichiesta/eoilmancato loro reintegro in caso di escussione totale o parziale;
c) l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e la regolarità dell'attività futura;
d) l'acclarata mancata veridicità dei dati forniti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento;
e) l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A1 o di Serie A2 Femminile, derivanti da ratei scaduti di contratti di cessione, a tempo determinato o indeterminato, di indennità di svincolo di Atlete, alla data del 31/05/2023, o di crediti di qualsiasi natura vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
f) il mancato rispetto degli obblighi previsti dai verbali della Camera di Conciliazione nel caso in cui i crediti verso i Tesserati, scaduti alla data di presentazione della domanda di ammissione, non siano stati, per qualsivoglia motivo, soddisfatti attraverso l'escussione della fideiussione;
g) il mancato deposito ai sensi dell'art. 2 comma 11 punto j anche di una sola delle liberatorie – quietanze sottoscritte dagli aventi titolo di cui all'art. 2 comma 11 punto j, attestante il pagamento nella misura non inferiore del 70% (100% per le neopromosse o le reintegrate dalla B1 alla A2) dell'importo dovuto, esclusi i premi, per la stagione 2022/2023, o, in alternativa il mancato deposito dell'accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti, unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 70% (100% per le neopromosse o per le reintegrate dalla B1 alla A2) dell'importo dovuto per la stagione 2022/2023, esclusi i premi;
h) il mancato deposito della documentazione prevista dall'art. 2 comma 11 punto j capoversi VI e VII;
i) relativamente alle società di prima iscrizione al Consorzio di Lega per la stagione 2023/2024 e mai iscritte in precedenza a quest'ultimo, il mancato pagamento del 100% di quanto previsto per la stagione 2022/2023 nei confronti dei Tesserati della rosa della prima squadra; relativamente alle società di prima iscrizione al Consorzio di Lega per la stagione 2023/2024 e che in precedenza hanno fatto parte di quest'ultimo, il mancato pagamento del 100% di quanto previsto per le stagioni dal 2009-2010 al 2022/2023 nei confronti dei tesserati della rosa della prima squadra;
j) l'esistenza di debiti scaduti nei confronti dell'Erario, ancorché concordati o rateizzati, per omessi versamenti d'imposte dirette, iva o ritenute, pari o superiori ad 1/3 del fatturato dell'ultimo bilancio. Nel calcolo del debito sono comprese le conseguenti sanzioni, ancorché non contabilizzate. Ai fini dell'applicazione del presente parametro, le Società già consorziate alla Lega nella stagione 2022/2023, che in sede di iscrizione al Campionato 2023/2024 non sono in grado di rispettare il rapporto debiti fiscali/fatturato, dovranno, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2023, ridurre di almeno 1/6 il debito originario verso l'Erario eccedente il parametro indicato nel primo paragrafo del presente art. 8 comma 4 lett. j, che comunque dovrà essere saldato al 100% entro l'anno successivo. I sopra riportati adeguamenti dovranno essere dimostrati alla Commissione di Ammissione Campionati previa produzione dei pagamenti verso l'erario; in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli articoli 2 bis comma 5 e in tema di sanzioni dall'art. 5 lettera "C" del presente Regolamento di Ammissione;
Dalla stagione sportiva 2024/2025, l'esistenza di debiti scaduti nei confronti dell'Erario, ancorché concordati o rateizzati, per omessi versamenti d'imposte dirette, iva o ritenute, pari o superiori ad 1/4 del fatturato dell'ultimo bilancio.
k) il mancato pagamento del 100% entro la data del 10 settembre 2023 dell'importo dovuto per la stagione 2022/2023 ai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra, come previsto dall'art. 2 bis.
5. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, la Commissione potrà comunicare la non ammissione motivandola o trasferire gli atti al Giudice di Lega per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui. Per quanto riguarda le norme procedimentali si applicheranno gli artt. 56, 57, 58 e 61 comma 1 del Regolamento Organico di Lega, ove non derogati dal presente Regolamento.
6. La Società non ammessa ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata per ricorrere al Giudice di Lega il quale deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente successivi. Si precisa che il sabato è considerato giorno non lavorativo.
7. Ove il Giudice di Lega accogliesse la domanda ne darà comunicazione contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
8. Su tale decisione non è ammesso gravame.
9. Ove la domanda venisse respinta la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale d'Appello della FIPAV.
10. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.