Art.8 – Iscrizione e depositi - FIPAV -

1. Le domande di partecipazione ai campionati debbono essere inviate agli organismi competenti ai sensi del precedente articolo 2, a pena di inammissibilità, entro la data stabilita dalla circolare d'indizione del relativo campionato.

2. Entro la stessa data deve essere versata la tassa di iscrizione e, ove prescritto, la somma fissata a titolo di deposito cauzionale e/o di garanzia finanziaria. Copia della ricevuta dei versamenti deve essere rimessa agli organismi indicati nel comma precedente.

3. Gli stessi organismi, in presenza di particolari circostanze, possono accogliere le domande anche se i versamenti sono effettuati non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Alla domanda d'iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione attestante che l'affiliato ha ottemperato a tutte le condizioni previste dalla circolare d'indizione di ciascun campionato.

5. Il deposito cauzionale verrà restituito all'affiliato la cui squadra avrà disputato tutte le gare del campionato per cui è stato versato, salvo i casi di forza maggiore che dovranno essere riconosciuti dall'organo competente ad omologare le gare, e previa detrazione delle somme che la FIPAV è autorizzata a trattenere a mente art. 110 del Regolamento Giurisdizionale ovvero per eseguire i rimborsi spese a carico dell'affiliato e da questi non pagati ovvero ancora per qualsiasi altra obbligazione derivante dalla partecipazione all'attività agonistica.

6. Se per effetto dei prelievi di cui al comma precedente, la cauzione si riduce in misura insufficiente ai fini per cui è disposta, l'organismo al quale è attribuita la competenza organizzativa sul relativo campionato ne dispone l'integrazione. In difetto dell'integrazione, entro il termine concesso, la squadra non può più prendere parte alle gare del campionato. Si applicheranno, in questo caso, le disposizioni di cui al successivo Articolo 12 commi 3,4,5.

7. Per i campionati in ordine ai quali non è prescritto il deposito cauzionale, gli organismi competenti ai sensi del comma 1 provvederanno secondo quanto disposto dall'art.110 del Regolamento Giurisdizionale.

8. Per ogni gara di campionato, ad eccezione di quelle stabilite dal Consiglio Federale, gli affiliati devono pagare una quota denominata contributo gara.

9. L'importo della quota di iscrizione al campionato, del deposito cauzionale, del contributo gara e di eventuali altri versamenti sarà determinato ciascun anno dal Consiglio Federale. Le modalità di pagamento saranno stabilite con le circolari di attuazione.

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