Art.8 – Affiliazione e tesseramento - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Possono partecipare all'attività della FIPAV secondo le procedure previste nei regolamenti federali:

a) le società e le associazioni sportive che intendono praticare lo sport della pallavolo;

b) gli atleti;

c) i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;

d) i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;

e) gli ufficiali di gara;

f) i tecnici sportivi;

g) i medici e i collaboratori parasanitari;

2. Le società e le associazioni sportive sono autorizzate a partecipare all'attività federale mediante l'affiliazione, che deve essere rinnovata annualmente.

3. Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente.

4. La FIPAV disciplina nel presente Statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate ogni quadriennio con apposita circolare dalla Giunta Nazionale del CONI allo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli.

5. Il Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV stabilisce le modalità ed i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento.

6. I requisiti e le procedure per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

7. L'Affiliato deve essere munito di indirizzo di posta elettronica certificata.

8. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. Sono altresì punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile; e la prescrizione della relativa azione disciplinare resta sospesa finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.