ART. 8-BIS IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente esercita le funzioni e i poteri delegati dal Presidente. Esercita altresì le funzioni e i poteri del Presidente in sua temporanea assenza o temporaneo impedimento. Nei casi di decadenza, revoca, morte o dimissioni, o comunque di impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente esercita le funzioni e i poteri del Presidente, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente. A tal fine convoca, entro trenta giorni da quando ha notizia del definitivo impedimento del Presidente, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
2. Successivamente all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, il Vice- Presidente è eletto tra i Consiglieri di cui all'art. 7.1.b) con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). La revoca del Vice Presidente può essere disposta soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora alla quinta votazione non risulti eletto il Vice Presidente, risulterà eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il consigliere più anziano.