Art. 8 Compenso

1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita' svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e' determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalita' di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e' ubicato il medesimo istituto.

5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruita'.