art. 8 Degli Organi dell’Ente
Il Presidente ed i membri degli organi direttivi di gestione centrali e territoriali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge la maggioranza di cui al secondo comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
Gli statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso negli organi direttivi di gestione centrali in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.
I componenti gli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del C.O.N.I. e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
Fermo quanto stabilito al comma precedente, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione; possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Ente. Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori Legali.
Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
Il Presidente nazionale, gli Organi direttivi, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di giustizia ed i Consigli Territoriali devono avere natura elettiva.
Gli Enti che volessero prevedere la sottoscrizione di candidature da parte di un numero minimo di associati aventi diritto al voto, devono indicare nello Statuto detto numero.
Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate nei termini stabiliti nello Statuto, con un congruo anticipo rispetto alla data di celebrazione dei congressi/assemblee.
Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea.
Gli Statuti devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.